Caro carburanti: approvato il decreto, subito -25 centesimi. Ecco da quando
E’ stato pubblicato oggi, sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2022, il decreto che prevede la riduzione delle accise sui carburanti. Ecco quando entrerà in vigore
Scatta oggi la tanto attesa riduzione delle accise sui carburanti. Nella notte è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale e il decreto legge “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” che contengono le norme per la riduzione delle accise sui carburanti. La riduzione effettiva ci sarà già da oggi 22 marzo 2022, in quanto il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale dice chiaramente che i tagli sono previsti “dal giorno di entrata in vigore del presente decreto”.
Il taglio sarà però in vigore “fino al 30esimo giorno successivo alla seguente data”, si tratta quindi di una misura temporanea.
Ecco la prima parte del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico,
ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori
misure urgenti per la crisi in Ucraina»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave
crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo
svolgimento delle attivita' produttive;
Considerata la necessita' e l'urgenza di fronteggiare la situazione
di eccezionale instabilita' del funzionamento del sistema nazionale
di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo
altresi' all'esigenza di garantire il soddisfacimento della domanda
di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza, connessa alla grave
crisi internazionale in atto in Ucraina, di emanare disposizioni in
materia di contenimento di prezzi dell'energia sul mercato italiano;
Considerata la necessita' e l'urgenza di introdurre specifiche
disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse
all'impatto della crisi internazionale in atto sul piano interno, con
misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacita'
amministrativa;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare il
rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale, le
reti di comunicazione elettronica e degli approvvigionamenti di
materie prime;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 18 marzo 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'interno, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo
economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della
transizione ecologica, del lavoro e delle politiche sociali, della
salute e delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina
e sul gasolio impiegato come carburante
1. In considerazione degli effetti economici derivanti
dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le
aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come
carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle accise
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle
seguenti misure:
a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;
b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per
1000 litri.
2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1
si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e
fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.
3. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l'aliquota di
accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al
numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise di
cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione
per il periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel
medesimo periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa
ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al
numero 12 della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui
al decreto legislativo n. 504 del 1995.
4. Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 non trova
applicazione la disposizione di cui al comma 290 dell'articolo 1
della legge n. 244 del 2007. Per il medesimo periodo, le maggiori
entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di
benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione
derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio
greggio espresso in euro, sono accertate con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
5. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa di
cui al comma 1, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti
energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1,
del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del
1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di
carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25
trasmettono all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui all'articolo 19-bis
del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi
ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante
giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data
di entrata in vigore del presente decreto-legge che al trentesimo
giorno successivo alla medesima data; la comunicazione dei predetti
dati e' effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna
delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui
al presente comma, trova applicazione l'articolo 50 del testo unico
delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.
6. Per le medesime finalita' di cui al comma 5 i titolari dei
depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali di cui agli
articoli 23 e 25 del testo unico delle accise n. 504 del 1995, nel
periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate ai
sensi del comma 1, riportano nel documento amministrativo
semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157 e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2006, n. 286 l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi
dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.
7. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il
Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione
dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2,
comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' del supporto
operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare
l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di
benzina e gasolio usato come carburante praticati nell'ambito
dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi
prodotti. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine a
essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera
m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Per le finalita' di cui al presente comma e per lo svolgimento dei
compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di
finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti
alle giacenze di cui al comma 5 e ai dati contenuti nel documento
amministrativo semplificato telematico; il medesimo Corpo segnala
all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione
dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle
attivita' di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di
condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10
ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal
presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
8. Successivamente al periodo previsto dal comma 2 e fino al 31
dicembre 2022, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1,
comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le aliquote di
accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1 possono essere
rideterminate con il decreto emanato ai sensi del comma 290 del
medesimo articolo 1 della legge n. 244 del 2007, adottato anche con
cadenza diversa da quella ivi prevista.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo,
valutati in 588,25 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro
per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno
2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a
332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno
2024, ai sensi dell'articolo 38.
Qui il testo integrale pubblicato in Gazzetta Ufficiale del “decreto carburanti”